L'assistenza gratuita dell'avvocato è prevista per i processi civili, penali, tributari e amministrativi a chi non gode di un determinato reddito e si trovi, quindi in una situazione economica precaria. Il legale sarà compensato direttamente dallo Stato.
"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari". (Art. 24 Cost. Italiana).
Così ai cittadini vengono garantiti: l’inviolabilità del diritto alla difesa, il diritto di farsi assistere da un avvocato, diritto di effettiva partecipazione al dibattimento in tribunale, diritto a conoscere la documentazione su cui si basa il processo; il diritto alla difesa gratuita per coloro che non sono in grado di sostenere le spese del processo; il diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario cioè il diritto alla riparazione per una detenzione ingiustamente patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione, oppure per un periodo di custodia cautelare conseguente un fatto dal quale si è stati prosciolti.
Seppure la Costituzione italiana sia entrata in vigore il 1 gennaio 1948, questo articolo della Costituzione è stato a lungo disatteso tanto che l’Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo per le gravi carenze del sistema di assistenza giudiziaria ai non abbienti ed è solamente all’inizio degli anni Duemila che è stato generalizzato il sistema del patrocinio a spese dello Stato.
Attraverso il gratuito patrocinio l’onorario dell’avvocato necessario per farsi assistere in un processo viene pagato dallo Stato, assicurando, così, il diritto di difesa anche a coloro che versano in condizioni economiche disagiate.
Quando una persona ha diritto al gratuito patrocinio?Quando è assicurato il gratuito patrocinio?
Il gratuito patrocinio è assicurato nel processo penale, nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione (nullità di matrimonio con sentenza della Sacra Rota, separazione o divorzio, pensione e indennità di fine rapporto lavorativo).
Il gratuito patrocinio opera anche nel caso di mediazione: il cittadino che la richiede o che vi aderisce, depositando istanza di ammissione al gratuito patrocinio non dovrà corrispondere alcuna indennità all’Organismo di Conciliazione. In sede di mediazione, il gratuito patrocinio copre anche gli onorari dell’avvocato.
Come fare richiesta per il gratuito patrocinio?
In ambito civile occorre presentare istanza di ammissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvoc
Rinunce in ambito di gratuito patrocinio
L’avvocato può sempre rinunciare al proprio mandato conferito con il gratuito patrocinio anche in corso di causa attraverso una raccomandata a/r sia al cliente che, per conoscenza, al Consiglio dell’Ordine.
Il cliente beneficiario del gratuito patrocinio può revocare il mandato all’avvocato e chiedere un altro avvocato recandosi allo sportello del Consiglio dell’Ordine,
Nel caso si superi il limite reddituale nel corso del giudizio, il beneficio del gratuito patrocinio viene revocato.
Per informazioni: [+39] 3332011719 - albertcorr@libero.it .
by Avvocato Albert Corradetti
Abilitato al gratuito patrocinio
www.avvocatoalbertcorradetti.it